Sentenza 281/2019 (ECLI:IT:COST:2019:281)
Massima numero 41833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/11/2019; Decisione del
20/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Interventi edilizi a seguito degli eventi sismici del 2016 - Autorizzazione alla installazione di strutture abitative temporanee e amovibili da parte dei proprietari di immobili divenuti inagibili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della protezione civile - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Interventi edilizi a seguito degli eventi sismici del 2016 - Autorizzazione alla installazione di strutture abitative temporanee e amovibili da parte dei proprietari di immobili divenuti inagibili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della protezione civile - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 24, commi da 1 a 8, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, consente ai proprietari degli immobili divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 di installare strutture abitative temporanee e amovibili, previa autorizzazione comunale, sullo stesso sito o su diversi terreni ubicati nello stesso Comune. La norma impugnata non viola l'art. 4-bis del d.l. n. 189 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 229 del 2016, che non afferma nulla di specifico in merito ai necessari assensi edilizi per l'installazione delle strutture abitative temporanee e amovibili, mentre la disciplina di tale specifica questione, per le zone colpite dal sisma del 2016, è semmai contenuta in altre e diverse disposizioni dello stesso d.l. n. 189 del 2016, non specificamente richiamate né invocate dal ricorrente.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 24, commi da 1 a 8, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, consente ai proprietari degli immobili divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 di installare strutture abitative temporanee e amovibili, previa autorizzazione comunale, sullo stesso sito o su diversi terreni ubicati nello stesso Comune. La norma impugnata non viola l'art. 4-bis del d.l. n. 189 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 229 del 2016, che non afferma nulla di specifico in merito ai necessari assensi edilizi per l'installazione delle strutture abitative temporanee e amovibili, mentre la disciplina di tale specifica questione, per le zone colpite dal sisma del 2016, è semmai contenuta in altre e diverse disposizioni dello stesso d.l. n. 189 del 2016, non specificamente richiamate né invocate dal ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 1
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 2
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 3
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 4
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 5
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 6
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 7
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte