Ordinanza 100/1957 (ECLI:IT:COST:1957:100)
Massima numero 449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  07/06/1957;  Decisione del  07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 100/57. TRIBUTI IN GENERE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE - MANCATA REVISIONE NEL QUINQUENNIO - TERMINE NON PERENTORIO - ARTT. DA 22 A 32 R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, E DA 1 A 10 R.D.L. 8 LUGLIO 1937, N. 1516 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 102 E LA VI DISP. TRANS. COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 102 ed alla VI disp. trans. Cost. - degli artt. da 22 a 32 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e da 1 a 10 R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, riguardanti la costituzione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, quali organi di giurisdizione speciale). Cfr.: sent. n. 41 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136  co. 1

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte