Ordinanza 101/1957 (ECLI:IT:COST:1957:101)
Massima numero 450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
07/06/1957; Decisione del
07/06/1957
Deposito del 22/06/1957; Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 101/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 101/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, sulla proroga del blocco delle locazioni relative ad immobili ad uso di albergo, ristorante ed annessi, in quanto - in contrasto con l'art. 77, terzo comma, Cost. - sarebbe stato convertito in legge oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1414, per la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero, ha infatti disposto tra l'altro nell'art. 2 che "i contratti di locazione in questione, gia' prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1962", e il successivo art. 5 ha aggiunto che "per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti"). Cfr.: ord. n. 27 del 1957.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, sulla proroga del blocco delle locazioni relative ad immobili ad uso di albergo, ristorante ed annessi, in quanto - in contrasto con l'art. 77, terzo comma, Cost. - sarebbe stato convertito in legge oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1414, per la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero, ha infatti disposto tra l'altro nell'art. 2 che "i contratti di locazione in questione, gia' prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1962", e il successivo art. 5 ha aggiunto che "per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti"). Cfr.: ord. n. 27 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23