Sentenza 102/1957 (ECLI:IT:COST:1957:102)
Massima numero 453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
25/06/1957; Decisione del
25/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 102/57 C. LEGGI PENALI - IRRETROATTIVITA' - SANZIONI CONTRO IL FASCISMO - ART. 5, PRIMO COMMA D.L.L. 27 LUGLIO 1944, N. 159 - RIAFFERMAZIONE DI NORME GIA' CONTENUTE NEGLI ARTT. 51, 54 E 58 C.P.M.G. - NON E' NORMA RETROATTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 102/57 C. LEGGI PENALI - IRRETROATTIVITA' - SANZIONI CONTRO IL FASCISMO - ART. 5, PRIMO COMMA D.L.L. 27 LUGLIO 1944, N. 159 - RIAFFERMAZIONE DI NORME GIA' CONTENUTE NEGLI ARTT. 51, 54 E 58 C.P.M.G. - NON E' NORMA RETROATTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 5 primo comma del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, non ha efficacia retroattiva, in quanto le ipotesi delittuose in esso previste costituiscono sostanzialmente riaffermazione di quelle previste negli artt. 51, 54 e 58 del Codice penale militare di guerra. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
L'art. 5 primo comma del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, non ha efficacia retroattiva, in quanto le ipotesi delittuose in esso previste costituiscono sostanzialmente riaffermazione di quelle previste negli artt. 51, 54 e 58 del Codice penale militare di guerra. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte