Sentenza 103/1957 (ECLI:IT:COST:1957:103)
Massima numero 456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
25/06/1957; Decisione del
25/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 103/57 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITI - INTERVENTO LEGISLATIVO DELLO STATO. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - D.L.L. 19 OTTOBRE 1944, N. 347 E D.L.C.P.S. 15 SETTEMBRE 1947, N. 896: COMITATI INTERMINISTERIALE E PROVINCIALI DEI PREZZI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/57 C. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITI - INTERVENTO LEGISLATIVO DELLO STATO. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - D.L.L. 19 OTTOBRE 1944, N. 347 E D.L.C.P.S. 15 SETTEMBRE 1947, N. 896: COMITATI INTERMINISTERIALE E PROVINCIALI DEI PREZZI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 41, secondo comma, della Costituzione, nel disporre che l'iniziativa economica privata "non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale", legittima l'intervento legislativo dello Stato con misure protettive del benessere sociale e, contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa. Non contrastano con la citata norma costituzionale il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, relativi all'istituzione e alla composizione del comitato interministeriale e di quelli provinciali per la coordinazione e la disciplina dei prezzi, delle merci dei servizi, delle prestazioni e delle forniture a largo consumo: giacche' scopo di detti comitati non e' quello di attuare una regolamentazione dell'economia del Paese in ossequio ad un piano generale che condizioni direttamente o indirettamente ogni attivita' per conseguire determinati fini economico-politici, bensi' di tutelare la stabilita' della moneta e il valore reale dei salari.
L'art. 41, secondo comma, della Costituzione, nel disporre che l'iniziativa economica privata "non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale", legittima l'intervento legislativo dello Stato con misure protettive del benessere sociale e, contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa. Non contrastano con la citata norma costituzionale il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, relativi all'istituzione e alla composizione del comitato interministeriale e di quelli provinciali per la coordinazione e la disciplina dei prezzi, delle merci dei servizi, delle prestazioni e delle forniture a largo consumo: giacche' scopo di detti comitati non e' quello di attuare una regolamentazione dell'economia del Paese in ossequio ad un piano generale che condizioni direttamente o indirettamente ogni attivita' per conseguire determinati fini economico-politici, bensi' di tutelare la stabilita' della moneta e il valore reale dei salari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte