Sentenza 281/2019 (ECLI:IT:COST:2019:281)
Massima numero 41834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/11/2019; Decisione del
20/11/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ricostruzione degli edifici esistenti nelle zone agricole dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 - Interventi di ristrutturazione che comportano modificazioni di sagoma - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ricostruzione degli edifici esistenti nelle zone agricole dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 - Interventi di ristrutturazione che comportano modificazioni di sagoma - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma Cost., dell'art. 24, comma 9, lett. b), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo del comma 3-ter all'art. 55 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, il quale dispone che, ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 alla data del 24 agosto 2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma. La previsione regionale impugnata non si discosta dal parametro interposto dell'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, da cui si ricava la regola generale per cui la ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma, mediante semplice SCIA, può sempre prescindere dal rilascio del permesso di costruire - ferma la previa coerente registrazione catastale degli immobili interessati - a meno che si tratti di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza perciò rinvenire una distinzione tra zone storiche urbane e non, che semmai emerge dall'art. 23-bis del t.u. edilizia. (Precedente citato: sentenza n. 224 del 2016).
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma Cost., dell'art. 24, comma 9, lett. b), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo del comma 3-ter all'art. 55 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, il quale dispone che, ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 alla data del 24 agosto 2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma. La previsione regionale impugnata non si discosta dal parametro interposto dell'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, da cui si ricava la regola generale per cui la ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma, mediante semplice SCIA, può sempre prescindere dal rilascio del permesso di costruire - ferma la previa coerente registrazione catastale degli immobili interessati - a meno che si tratti di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza perciò rinvenire una distinzione tra zone storiche urbane e non, che semmai emerge dall'art. 23-bis del t.u. edilizia. (Precedente citato: sentenza n. 224 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 24
co. 9
legge della Regione Lazio
22/12/1999
n. 38
art. 55
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte