Sentenza 104/1957 (ECLI:IT:COST:1957:104)
Massima numero 458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  25/06/1957;  Decisione del  25/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 104/57. RISERVA DI LEGGE - LEGGI PENALI - INCOMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA PENALE - ECCEZIONE - LEGGE SULL'ELEZIONE DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ART. 67 LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI SULL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In deroga al principio stabilito dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, circa la riserva della disciplina della materia penale alle leggi statali, l'articolo 3 dello Statuto siciliano, nell'attribuire alla Regione il potere di emanare la legge per l'elezione dei Deputati all'Assemblea regionale "in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche", implicitamente prevede una competenza legislativa regionale, in via del tutto eccezionale, estesa alle norme di carattere penale dirette a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Pertanto e' infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, per le elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale, il quale stabilisce che per le violazioni delle norme di questa legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1956; 21, 23 e 58 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 3

Altri parametri e norme interposte