Sentenza 105/1957 (ECLI:IT:COST:1957:105)
Massima numero 459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  26/06/1957;  Decisione del  26/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  460  461  462  463


Titolo
SENT. 105/57 A. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPUGNAZIONE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA'. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI NON IMPUGNATE DAL COMMISSARIO DELLO STATO - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA.

Testo
L'art. 2, secondo comma della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che dispone espressamente che la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale puo' essere sollevata in via incidentale trova applicazione anche nei confronti delle leggi regionali siciliane. E' pertanto infondata l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione in via incidentale della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11. Del pari e' priva di fondamento l'eccezione circa la presunzione assoluta di legittimita' costituzionale delle leggi che non siano state impugnate in via principale dal Commissario dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

legge costituzionale  art. 2  co. 2

Altri parametri e norme interposte