Sentenza 105/1957 (ECLI:IT:COST:1957:105)
Massima numero 461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  26/06/1957;  Decisione del  26/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  459  460  462  463


Titolo
SENT. 105/57 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - RISERVA DI LEGGE - PROPORZIONE SUL PIANO NAZIONALE - FATTISPECIE - ELETTORATO PASSIVO.

Testo
Il principio dell'eguaglianza dei cittadini non impone una parificazione di tutte le situazioni di fatto con conseguente obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente la materia e non priva il legislatore della potesta' di adeguare la disciplina giuridica ai vari aspetti della vita sociale. Cio' pero' non esclude che quando nella Costituzione sia contenuta una precisa riserva di legge, circa i requisiti necessari perche' determinati rapporti si svolgano in condizioni di eguaglianza per tutti i cittadini sul piano nazionale, occorre che i termini di questa eguaglianza - la quale e' necessariamente una proporzione tra due o piu' termini - siano del pari sul piano nazionale. Pertanto, benche' non si possa affermare in senso assoluto che la riserva di legge dell'art. 51 Cost. in tema di elettorato passivo sia una riserva di legge statale, e' indispensabile che i principi dell'eguaglianza di trattamento, relativa ai diritti politici, debbano risultare da leggi dello Stato, in quanto solo lo Stato presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini ad accedere alle cariche pubbliche elettive.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte