Sentenza 105/1957 (ECLI:IT:COST:1957:105)
Massima numero 463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
26/06/1957; Decisione del
26/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 105/57 E. AUTONOMIE LOCALI - UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - AMMINISTRATORI COMUNALI - PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI SU PIANO NAZIONALE. (COST., ARTT. 5 E 57). REGIONE SICILIA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 13 LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1952, N. 11: INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE DEI CITTADINI NON ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEI COMUNI DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 105/57 E. AUTONOMIE LOCALI - UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - AMMINISTRATORI COMUNALI - PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI SU PIANO NAZIONALE. (COST., ARTT. 5 E 57). REGIONE SICILIA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 13 LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1952, N. 11: INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE DEI CITTADINI NON ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEI COMUNI DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In materia di autonomia comunale e' principio generale, adottato dal legislatore statale, che la scelta degli amministratori avvenga liberamente su piano nazionale. L'art. 13 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, che richiede, come condizione di eleggibilita' a consigliere comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, e' costituzionalmente illegittimo perche' viola le condizioni di eguaglianza dei cittadini italiani per l'accesso alle cariche elettive, quali risultano dalla legislazione statale ai sensi degli artt. 5 e 51 della Costituzione, secondo i principi dell'autonomia.
In materia di autonomia comunale e' principio generale, adottato dal legislatore statale, che la scelta degli amministratori avvenga liberamente su piano nazionale. L'art. 13 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, che richiede, come condizione di eleggibilita' a consigliere comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, e' costituzionalmente illegittimo perche' viola le condizioni di eguaglianza dei cittadini italiani per l'accesso alle cariche elettive, quali risultano dalla legislazione statale ai sensi degli artt. 5 e 51 della Costituzione, secondo i principi dell'autonomia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 51
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte