Ordinanza 106/1957 (ECLI:IT:COST:1957:106)
Massima numero 464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  26/06/1957;  Decisione del  26/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 106/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INSUFFICIENTE DIMOSTRAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANCATA RISOLUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI RISPETTO AL GIUDIZIO DI RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - CONTESTAZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23, COMMA SECONDO).

Testo
La Corte Costituzionale deve ordinare la restituzione degli atti al giudice che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, qualora nell'ordinanza di rinvio non sia sufficientemente dimostrata la rilevanza della questione (la fattispecie si riferisce alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, essendo stata contestata l'applicabilita' della legge e non avendo il giudice a quo risolto preliminarmente tale questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2