Sentenza 107/1957 (ECLI:IT:COST:1957:107)
Massima numero 465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
26/06/1957; Decisione del
26/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 107/57. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE PERSONALE E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - ART. 539 COD. PEN.: IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO DA PARTE DEL REO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 107/57. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE PERSONALE E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - ART. 539 COD. PEN.: IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO DA PARTE DEL REO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 539 cod. pen., che dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza del soggetto attivo in ordine all'eta' del soggetto passivo nei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume, non esclude il nesso psichico tra azione ed evento del reato, in quanto l'eta' del soggetto passivo non attiene all'evento, ma costituisce una condizione (non obiettiva) di punibilita'. Non sussiste quindi e non e' neppure ipotizzabile un contrasto tra la citata disposizione e l'art. 27 della Costituzione che non fa alcun riferimento al divieto della c.d. responsabilita' obbiettiva. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione.
L'art. 539 cod. pen., che dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza del soggetto attivo in ordine all'eta' del soggetto passivo nei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume, non esclude il nesso psichico tra azione ed evento del reato, in quanto l'eta' del soggetto passivo non attiene all'evento, ma costituisce una condizione (non obiettiva) di punibilita'. Non sussiste quindi e non e' neppure ipotizzabile un contrasto tra la citata disposizione e l'art. 27 della Costituzione che non fa alcun riferimento al divieto della c.d. responsabilita' obbiettiva. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte