Sentenza 108/1957 (ECLI:IT:COST:1957:108)
Massima numero 468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
27/06/1957; Decisione del
27/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 108/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DESUNTA DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 108/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DESUNTA DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale in via incidentale, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando dalla stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio si desume che la questione, quale che ne sia la soluzione, non puo' avere influenza sulla controversia principale. (Specie in cui erano stati impugnati il D.P.R. 27 ottobre 1954 istitutivo del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste e il decreto 8 agosto 1956 n. 270 del Commissario stesso che estendeva al Territorio la legge 18 luglio 1956, n. 761 sulla competenza per valore dei conciliatori e dei pretori e sul limite di inappellabilita' delle sentenze dei conciliatori: onde, nell'ipotesi di illegittimita' costituzionale dei decreti: impugnati, dovevano trovare applicazione le disposizioni della legge n. 761 del 1956 in vigore in tutta la Repubblica italiana compreso il Territorio di Trieste; nell'ipotesi contraria, dovevano trovare applicazione le stesse disposizioni di legge, richiamate dal decreto commissariale).
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale in via incidentale, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando dalla stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio si desume che la questione, quale che ne sia la soluzione, non puo' avere influenza sulla controversia principale. (Specie in cui erano stati impugnati il D.P.R. 27 ottobre 1954 istitutivo del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste e il decreto 8 agosto 1956 n. 270 del Commissario stesso che estendeva al Territorio la legge 18 luglio 1956, n. 761 sulla competenza per valore dei conciliatori e dei pretori e sul limite di inappellabilita' delle sentenze dei conciliatori: onde, nell'ipotesi di illegittimita' costituzionale dei decreti: impugnati, dovevano trovare applicazione le disposizioni della legge n. 761 del 1956 in vigore in tutta la Repubblica italiana compreso il Territorio di Trieste; nell'ipotesi contraria, dovevano trovare applicazione le stesse disposizioni di legge, richiamate dal decreto commissariale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23