Sentenza 109/1957 (ECLI:IT:COST:1957:109)
Massima numero 469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  27/06/1957;  Decisione del  27/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  470


Titolo
SENT. 109/57 A. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DELLE MATERIE DI DIRITTO PRIVATO. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DELLE MATERIE DI DIRITTO PRIVATO - DEROGA.

Testo
In linea di principio e' da escludere la competenza legislativa delle Regioni nelle materie regolate dal diritto privato e in particolare dal codice civile. Cio' perche' alcune di tali materie, per l'importanza degli interessi cui si riferiscono, sono ritenute di ordine pubblico, considerato sul piano nazionale, altre, pur non avendo tale carattere, per i riflessi sui rapporti economici e sociali fra tutti i cittadini, devono essere regolate secondo un ordinamento unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, potendo derivare dalla loro disciplina differenziata in relazione alle varie Regioni la violazione del principio dell'unita' e della indivisibilita' della Repubblica. In deroga all'anzidetta regola, devesi tuttavia eccezionalmente riconoscere alle Regioni la competenza a emanare, nella materia dei rapporti intersubiettivi privati, leggi di carattere temporaneo, giustificate da situazioni ambientali particolari alle singole Regioni. Cfr.: 7/1956 B, 35/1957 A, e 36/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte