Sentenza 109/1957 (ECLI:IT:COST:1957:109)
Massima numero 470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  27/06/1957;  Decisione del  27/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  469


Titolo
SENT. 109/57 B. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - AGRICOLTURA E FORESTE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - LIMITI DI AMMISSIBILITA'. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - AGRICOLTURA E FORESTE - CONTRATTI AGRARI - RIDUZIONE DEGLI ESTAGLI DOVUTI DA COLTIVATORI DIRETTI - DETERMINAZIONE DELLA QUALITA' DI COLTIVATORE AI FINI DELLA RIDUZIONE - TERMINE DI DECADENZA PER LA RIPETIZIONE DI QUOTE DI CANONE NON DOVUTE - LEGGI REGIONALI 9 SETTEMBRE 1947, N. 9, ARTT. 1, 2 E 3; 29 SETTEMBRE 1948, N. 40, ARTT. 16, 17 SECONDO COMMA, 2, 3, 6 E 9; 14 LUGLIO 1950, N. 54, ARTT. 1, 2, 5 E 8; 25 LUGLIO 1952, N. 47; DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 30 AGOSTO 1951, N. 26 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 14 dello Statuto siciliano alla lettera a), non escludendo dalla competenza legislativa regionale per la materia dell'agricoltura e foreste la disciplina dei rapporti di diritto privato, come invece fa per la materia dell'industria e commercio nella successiva lettera d), intende consentire la disciplina di quei rapporti non incondizionatamente, in deroga al principio generale per cui le materie di diritto privato sono riservate alla legge dello Stato, ma soltanto nei limiti in cui questa deroga e' ammissibile in considerazione delle particolari condizioni ambientali della Regione e del carattere temporaneo dell'intervento legislativo. Tuttavia, le norme delle leggi della Regione Sicilia: a) 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1 e 2; 29 settembre 1948, n. 40, artt. 16 e 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47, artt. 1, secondo comma, 2 e 6; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1 e 5; 25 luglio 1952, n. 47, art. 1 (le quali stabiliscono riduzioni di estagli per gli affitti dei fondi rustici, ed escludono la conversione in moneta dell'estaglio in natura senza il consenso del proprietario); b) 9 settembre 1949, n. 47, art. 3; 14 luglio 1950, n. 54, art. 2, (le quali, ai fini dell'applicazione delle leggi precedenti, determinano la qualita' di affittuario coltivatore diretto, secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalle leggi nazionali); c) 8 agosto 1949, n. 47, art. 17, secondo comma, (che stabilisce in novanta giorni il termine di decadenza per la ripetizione delle quote di canone non dovute) rientrano nella competenza legislativa regionale, come stabilita nell'art. 14 lett. a dello Statuto, in quanto sono state emanate in considerazione delle particolari esigenze del'agricoltura isolana e ne e' palese il carattere temporaneo. Cosicche', se pure interferiscono nella legislazione dello Stato sui rapporti di affitto di fondi rustici, non eccedono i limiti in cui possono derogarvi e non sono percio' da ritenere illegittime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte