Sentenza 110/1957 (ECLI:IT:COST:1957:110)
Massima numero 471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
27/06/1957; Decisione del
27/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 110/57. SCIOPERO E SERRATA - DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI SCIOPERO - ART. 635, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO E AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESIGENZA DI TUTELARE L'ORDINE E LA SICUREZZA DELLA CONVIVENZA - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/57. SCIOPERO E SERRATA - DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI SCIOPERO - ART. 635, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO E AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESIGENZA DI TUTELARE L'ORDINE E LA SICUREZZA DELLA CONVIVENZA - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Lo sciopero - quale ne sia la forma - non puo' non avere riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze puo' essere idoneo a inasprire contrasti ed a favorire danneggiamenti della proprieta' altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillita' e sicurezza. In tali congiunture la personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini puo' essere meno vigile, e meno pronta ed efficiente quella che debbono apprestare gli organi competenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 40 Cost. - dell'art. 635, comma secondo n. 2, cod. pen. - nella parte in cui prevede un'aggravante del reato di danneggiamento se il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo procedimento di ufficio - giustificandosi la disposizione non gia' in rapporto ad una presupposta figura delittuosa dello sciopero ma con l'esigenza di tutelare, oltre il diritto della persona offesa dal danneggiamento, l'ordine e la sicurezza della convivenza.
Lo sciopero - quale ne sia la forma - non puo' non avere riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze puo' essere idoneo a inasprire contrasti ed a favorire danneggiamenti della proprieta' altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillita' e sicurezza. In tali congiunture la personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini puo' essere meno vigile, e meno pronta ed efficiente quella che debbono apprestare gli organi competenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 40 Cost. - dell'art. 635, comma secondo n. 2, cod. pen. - nella parte in cui prevede un'aggravante del reato di danneggiamento se il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo procedimento di ufficio - giustificandosi la disposizione non gia' in rapporto ad una presupposta figura delittuosa dello sciopero ma con l'esigenza di tutelare, oltre il diritto della persona offesa dal danneggiamento, l'ordine e la sicurezza della convivenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte