Sentenza 111/1957 (ECLI:IT:COST:1957:111)
Massima numero 474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
28/06/1957; Decisione del
28/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 111/57 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE - RICORSO PROPOSTO DAL COMMISSARIO DELLO STATO FUORI TERMINE - PRECEDENTE RICORSO TEMPESTIVO ALL'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA - AUTONOMIA DELLE DUE IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 111/57 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE - RICORSO PROPOSTO DAL COMMISSARIO DELLO STATO FUORI TERMINE - PRECEDENTE RICORSO TEMPESTIVO ALL'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA - AUTONOMIA DELLE DUE IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
E' inammissibile il ricorso proposto dal Commissario dello Stato senza il rispetto dei termini stabiliti nell'art. 28 dello Statuto siciliano, contro una deliberazione approvata dall'Assemblea regionale e divenuta legge ai sensi del successivo art. 29. A tal fine e' irrilevante la circostanza che il Commissario, nelle forme e nei termini stabiliti nello Statuto, avesse impugnato quella medesima deliberazione davanti all'Alta Corte siciliana, perche' il secondo ricorso, che e' indipendente e non pregiudica il primo, e' diretto contro un atto fondamentalmente diverso. (L'impugnazione si riferisce all'art. 1 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata: "Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici).
E' inammissibile il ricorso proposto dal Commissario dello Stato senza il rispetto dei termini stabiliti nell'art. 28 dello Statuto siciliano, contro una deliberazione approvata dall'Assemblea regionale e divenuta legge ai sensi del successivo art. 29. A tal fine e' irrilevante la circostanza che il Commissario, nelle forme e nei termini stabiliti nello Statuto, avesse impugnato quella medesima deliberazione davanti all'Alta Corte siciliana, perche' il secondo ricorso, che e' indipendente e non pregiudica il primo, e' diretto contro un atto fondamentalmente diverso. (L'impugnazione si riferisce all'art. 1 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata: "Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 27
Costituzione
art. 134
statuto regione Sicilia
art. 28
statuto regione Sicilia
art. 29
Altri parametri e norme interposte