Sentenza 112/1957 (ECLI:IT:COST:1957:112)
Massima numero 477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  28/06/1957;  Decisione del  28/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  475  476


Titolo
SENT. 112/57 C. REGIONE SICILIA - IMPUGNAZIONE DI LEGGE REGIONALE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE E TERMINI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUCCESSIVO ALLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
L'art. 28 dello Statuto siciliano stabilisce che le leggi regionali possono essere impugnate soltanto dal Commissario dello Stato e nel termine di cinque giorni dalla loro comunicazione. E' pertanto inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una legge regionale siciliana, gia' promulgata e cioe' dopo il detto termine. (L'impugnazione si riferisce alla legge regionale siciliana 4 gennaio 1957, n. 1, intitolata: "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 28

Altri parametri e norme interposte