Sentenza 113/1957 (ECLI:IT:COST:1957:113)
Massima numero 480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/06/1957; Decisione del
28/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 113/57 C. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - ESENZIONI E SGRAVI - ART. 1 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 17 GENNAIO 1957 - CONTENUTO SOSTANZIALE - ESONERO DALL'ONERE DERIVANTE DALL'IMPOSTA SUI TERRENI E REDDITI AGRARI.
SENT. 113/57 C. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - ESENZIONI E SGRAVI - ART. 1 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 17 GENNAIO 1957 - CONTENUTO SOSTANZIALE - ESONERO DALL'ONERE DERIVANTE DALL'IMPOSTA SUI TERRENI E REDDITI AGRARI.
Testo
La norma di cui all'art. 1 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 17 gennaio 1957 - provvedimento per il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria - configura sostanzialmente un'esenzione, perche' quantunque formalmente il tributo da essa contemplato (imposta sui terreni e redditi agrari) venga accertato, e all'assegnatario venga sostituito l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.), dato che in base ad altra norma dello stesso disegno di legge l'importo dei tributi pagati dall'E.R.A.S. viene rimborsato dalla Regione, in fatto si avvera il risultato per cui da un lato i soggetti passivi del tributo sono esonerati dal pagamento, e dall'altro il soggetto attivo, ossia la Regione, non percepisce alcuna somma.
La norma di cui all'art. 1 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 17 gennaio 1957 - provvedimento per il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria - configura sostanzialmente un'esenzione, perche' quantunque formalmente il tributo da essa contemplato (imposta sui terreni e redditi agrari) venga accertato, e all'assegnatario venga sostituito l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.), dato che in base ad altra norma dello stesso disegno di legge l'importo dei tributi pagati dall'E.R.A.S. viene rimborsato dalla Regione, in fatto si avvera il risultato per cui da un lato i soggetti passivi del tributo sono esonerati dal pagamento, e dall'altro il soggetto attivo, ossia la Regione, non percepisce alcuna somma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte