Sentenza 113/1957 (ECLI:IT:COST:1957:113)
Massima numero 481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/06/1957; Decisione del
28/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 113/57 D. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI - ART. 1 LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 17 GENNAIO 1957 - CARICO ALL'E.R.A.S. DELL'IMPOSTA SUI TERRENI ASSEGNATI PER EFFETTO DELLA RIFORMA AGRARIA E CONSEGUENTE ESENZIONE IN FAVORE DEGLI ASSEGNATARI - ESENZIONE FISCALE NON PREVISTA DALLE CORRISPONDENTI LEGGI STATALI E CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 113/57 D. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI - ART. 1 LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 17 GENNAIO 1957 - CARICO ALL'E.R.A.S. DELL'IMPOSTA SUI TERRENI ASSEGNATI PER EFFETTO DELLA RIFORMA AGRARIA E CONSEGUENTE ESENZIONE IN FAVORE DEGLI ASSEGNATARI - ESENZIONE FISCALE NON PREVISTA DALLE CORRISPONDENTI LEGGI STATALI E CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La potesta' normativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali si estende alle esenzioni fiscali, purche' queste trovino riscontro in un tipo di esenzione contemplato nelle leggi statali e rispondano ad un interesse regionale. Pertanto devesi ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 16 gennaio 1957 articolo il quale sostanzialmente prevede, a favore degli assegnatari dei terreni espropriati per effetto della riforma agraria, una esenzione dal pagamento delle imposte gravanti sui terreni stessi e sui relativi redditi agrari, non riconducibile ad un tipo di esenzione ammesso dalle leggi statali, ne' giustificata da un particolare interesse della Regione. Lo stesso art. 1 e' costituzionalmente illegittimo anche perche', nel porre a carico dell'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dei tributi dovuti all'assegnatario, viene ad estendere l'obbligo dell'imposta ad un soggetto estraneo al rapporto tributario, determinando una situazione in contrasto con i principi generali del sistema tributario nazionale, ai quali la potesta' legislativa regionale in materia tributaria deve uniformarsi.
La potesta' normativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali si estende alle esenzioni fiscali, purche' queste trovino riscontro in un tipo di esenzione contemplato nelle leggi statali e rispondano ad un interesse regionale. Pertanto devesi ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 16 gennaio 1957 articolo il quale sostanzialmente prevede, a favore degli assegnatari dei terreni espropriati per effetto della riforma agraria, una esenzione dal pagamento delle imposte gravanti sui terreni stessi e sui relativi redditi agrari, non riconducibile ad un tipo di esenzione ammesso dalle leggi statali, ne' giustificata da un particolare interesse della Regione. Lo stesso art. 1 e' costituzionalmente illegittimo anche perche', nel porre a carico dell'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dei tributi dovuti all'assegnatario, viene ad estendere l'obbligo dell'imposta ad un soggetto estraneo al rapporto tributario, determinando una situazione in contrasto con i principi generali del sistema tributario nazionale, ai quali la potesta' legislativa regionale in materia tributaria deve uniformarsi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte