Sentenza 113/1957 (ECLI:IT:COST:1957:113)
Massima numero 482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/06/1957;  Decisione del  28/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  478  479  480  481


Titolo
SENT. 113/57 E. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 17 GENNAIO 1957 - ARTT. 2 E 3 DELLA STESSA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI - LIMITI - AUTONOMIA DELLA FINANZA LOCALE - ART. 3 LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 17 GENNAIO 1957 - AUTORIZZAZIONE AI COMUNI E AGLI ENTI PROVINCIALI A CONCEDERE AGLI ASSEGNATARI DI TERRENI PER EFFETTO DELLA RIFORMA AGRARIA LO SGRAVIO DELLE SOVRAIMPOSTE RELATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 16 gennaio 1957 deriva, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 dello stesso disegno di legge, che dispone che la Regione e' tenuta a rimborsare all'E.R.A.S. le somme occorrenti per far fronte all'onere impostogli con la prima norma, nonche' quella del successivo art. 3, che autorizza i Comuni e gli Enti provinciali a concedere agli assegnatari dei fondi lo sgravio anche parziale delle sovraimposte di rispettiva competenza. Quest'ultima norma e' costituzionalmente illegittima anche perche' si traduce in una indebita interferenza della Regione nell'autonomia della finanza locale, come prevista nell'art. 15 dello Statuto siciliano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte