Sentenza 114/1957 (ECLI:IT:COST:1957:114)
Massima numero 483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  28/06/1957;  Decisione del  28/06/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 114/57. INSEGNAMENTO (LIBERTA' DI) - PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI DANZA - ART. 3 LEGGE 4 GENNAIO 1951, N. 28: OBBLIGO DI DIPLOMA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA O DI UN ISTITUTO PAREGGIATO - CONTRASTO CON L'ART. 33 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' compito dello Stato dettare norme dirette ad assicurare la preparazione culturale, scientifica, tecnica, ritenuta adeguata e necessaria per lo svolgimento delle varie professioni, e a disciplinare l'esercizio delle professioni stesse. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 33 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951 n. 28, il quale vieta l'esercizio della professione di maestro di danza classica a chi non abbia conseguito presso l'Accademia nazionale o un istituto pareggiato il relativo diploma, considerati i riflessi di ordine morale e fisico che tali insegnamenti comportano, essendo di non breve ciclo ed impartiti ad elementi prevalentemente di sesso femminile, nel periodo della fanciullezza e della prima giovinezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte