Sentenza 115/1957 (ECLI:IT:COST:1957:115)
Massima numero 484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
01/07/1957; Decisione del
01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 115/57. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - STAMPA - ESCLUSIONE DI AUTORIZZAZIONI O CENSURE - INTERPRETAZIONE - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - GIORNALI MURALI - ART. 10 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47: FORMALITA' PER LA PUBBLICAZIONE - ESCLUSIONE DI AUTORIZZAZIONE O DI CENSURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 115/57. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - STAMPA - ESCLUSIONE DI AUTORIZZAZIONI O CENSURE - INTERPRETAZIONE - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - GIORNALI MURALI - ART. 10 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47: FORMALITA' PER LA PUBBLICAZIONE - ESCLUSIONE DI AUTORIZZAZIONE O DI CENSURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, secondo cui la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, pone il divieto dei provvedimenti cautelari di assenso preventivo che si riferiscono al contenuto della pubblicazione. L'art. 10 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, nel richiedere, per la pubblicazione dei giornali murali,, l'adempimento delle formalita' della registrazione presso il Tribunale, della indicazione di un direttore responsabile e della consegna preventiva di quattro copie alla Prefettura e di una copia alla Procura della Repubblica, non e' in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione, perche' non attribuisce alla pubblica autorita' nessun potere di autorizzazione o di censura. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale del detto art. 10 in relazione alla citata norma costituzionale non e' fondata.
Il secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, secondo cui la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, pone il divieto dei provvedimenti cautelari di assenso preventivo che si riferiscono al contenuto della pubblicazione. L'art. 10 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, nel richiedere, per la pubblicazione dei giornali murali,, l'adempimento delle formalita' della registrazione presso il Tribunale, della indicazione di un direttore responsabile e della consegna preventiva di quattro copie alla Prefettura e di una copia alla Procura della Repubblica, non e' in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione, perche' non attribuisce alla pubblica autorita' nessun potere di autorizzazione o di censura. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale del detto art. 10 in relazione alla citata norma costituzionale non e' fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 2
Altri parametri e norme interposte