Sentenza 115/1957 (ECLI:IT:COST:1957:115)
Massima numero 484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  01/07/1957;  Decisione del  01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 115/57. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - STAMPA - ESCLUSIONE DI AUTORIZZAZIONI O CENSURE - INTERPRETAZIONE - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - GIORNALI MURALI - ART. 10 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47: FORMALITA' PER LA PUBBLICAZIONE - ESCLUSIONE DI AUTORIZZAZIONE O DI CENSURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, secondo cui la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, pone il divieto dei provvedimenti cautelari di assenso preventivo che si riferiscono al contenuto della pubblicazione. L'art. 10 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, nel richiedere, per la pubblicazione dei giornali murali,, l'adempimento delle formalita' della registrazione presso il Tribunale, della indicazione di un direttore responsabile e della consegna preventiva di quattro copie alla Prefettura e di una copia alla Procura della Repubblica, non e' in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione, perche' non attribuisce alla pubblica autorita' nessun potere di autorizzazione o di censura. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale del detto art. 10 in relazione alla citata norma costituzionale non e' fondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte