Sentenza 284/2019 (ECLI:IT:COST:2019:284)
Massima numero 40956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
04/12/2019; Decisione del
04/12/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena edittale della reclusione fino a tre anni - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena edittale della reclusione fino a tre anni - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi commette oltraggio a pubblico ufficiale. Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, la scelta del legislatore di stabilire un quadro edittale più severo per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale rispetto a quanto previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, non può ritenersi irragionevole: a fronte dell'arricchita dimensione offensiva e della riduzione dell'ambito applicativo - dovute all'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell'ufficio - il delitto censurato si configura come offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Ciò non diversamente da quanto accade per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto a quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Tale specifica dimensione offensiva non è presente - se non in termini del tutto sfumati ed eventuali - nel delitto assunto quale tertium comparationis, che non esige alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell'ufficio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi commette oltraggio a pubblico ufficiale. Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, la scelta del legislatore di stabilire un quadro edittale più severo per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale rispetto a quanto previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, non può ritenersi irragionevole: a fronte dell'arricchita dimensione offensiva e della riduzione dell'ambito applicativo - dovute all'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell'ufficio - il delitto censurato si configura come offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Ciò non diversamente da quanto accade per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto a quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Tale specifica dimensione offensiva non è presente - se non in termini del tutto sfumati ed eventuali - nel delitto assunto quale tertium comparationis, che non esige alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell'ufficio.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 341
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte