Sentenza 116/1957 (ECLI:IT:COST:1957:116)
Massima numero 487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
01/07/1957; Decisione del
01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 116/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - LIMITI. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - LIMITI - ART. 1, PRIMO COMMA, LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 23 GENNAIO 1957 - NULLITA' DEI SUPPLEMENTI DI IMPOSTA NOTIFICATI DAGLI UFFICI DEL REGISTRO RELATIVI ALLE COMPRAVENDITE DI ABITAZIONI - RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE DELLO STATO PER L'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE DI TRE MESI PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' - INCIDENZA SUI DIRITTI QUESITI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE - DEROGHE AI TERMINI PREVISTI NELLA LEGGE STATALE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI QUESTA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 116/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - LIMITI. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - LIMITI - ART. 1, PRIMO COMMA, LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 23 GENNAIO 1957 - NULLITA' DEI SUPPLEMENTI DI IMPOSTA NOTIFICATI DAGLI UFFICI DEL REGISTRO RELATIVI ALLE COMPRAVENDITE DI ABITAZIONI - RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE DELLO STATO PER L'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE DI TRE MESI PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' - INCIDENZA SUI DIRITTI QUESITI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE - DEROGHE AI TERMINI PREVISTI NELLA LEGGE STATALE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI QUESTA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La potesta' legislativa concorrente della Regione siciliana in materia di tributi erariali (artt. 17 e 36 dello Statuto speciale) incontra, tra gli altri, un duplice limite nel rispetto dei principi e degli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, e in quelle dei principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. L'art. 1, primo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 gennaio 1957, recante: "Aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), disponendo la nullita' dei supplementi di imposta elevati e notificati dagli Uffici del Registro e riaprendo quindi la procedura stabilita dalla legislazione statale per l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta supplettiva, con la concessione, inoltre, di un ulteriore termine di tre mesi per la presentazione del certificato di abitabilita', viola il suindicato duplice limite. Viola il principio generale della irretroattivita' della legge, in quanto incide sui diritti quesiti dalla Finanza per la mancata tempestiva opposizione del contribuente e percio' finisce per avere effetto retroattivo. Viola del pari il sistema fondamentale della legge sull'imposta di registro, in quanto stabilisce deroghe ai termini da questa previsti per la procedura di opposizione alla ingiunzione per il pagamento dei supplementi d'imposta, con riflessi anche sul termine di prescrizione, sia per l'azione dello Stato, che per quella del contribuente (artt. 136, 140, 141, 144 e 145 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269. Consegue che il detto art. 1 primo comma della legge regionale siciliana e' costituzionalmente illegittimo.
La potesta' legislativa concorrente della Regione siciliana in materia di tributi erariali (artt. 17 e 36 dello Statuto speciale) incontra, tra gli altri, un duplice limite nel rispetto dei principi e degli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, e in quelle dei principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. L'art. 1, primo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 gennaio 1957, recante: "Aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), disponendo la nullita' dei supplementi di imposta elevati e notificati dagli Uffici del Registro e riaprendo quindi la procedura stabilita dalla legislazione statale per l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta supplettiva, con la concessione, inoltre, di un ulteriore termine di tre mesi per la presentazione del certificato di abitabilita', viola il suindicato duplice limite. Viola il principio generale della irretroattivita' della legge, in quanto incide sui diritti quesiti dalla Finanza per la mancata tempestiva opposizione del contribuente e percio' finisce per avere effetto retroattivo. Viola del pari il sistema fondamentale della legge sull'imposta di registro, in quanto stabilisce deroghe ai termini da questa previsti per la procedura di opposizione alla ingiunzione per il pagamento dei supplementi d'imposta, con riflessi anche sul termine di prescrizione, sia per l'azione dello Stato, che per quella del contribuente (artt. 136, 140, 141, 144 e 145 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269. Consegue che il detto art. 1 primo comma della legge regionale siciliana e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte