Sentenza 116/1957 (ECLI:IT:COST:1957:116)
Massima numero 489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
01/07/1957; Decisione del
01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 116/57 E. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI COSTITUITI DAGLI EFFETTI DI PRESCRIZIONE PREVISTA DA LEGGI STATALI.
SENT. 116/57 E. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI COSTITUITI DAGLI EFFETTI DI PRESCRIZIONE PREVISTA DA LEGGI STATALI.
Testo
Il legislatore regionale non puo' emanare norme che annullino gli effetti caratteristici di un istituto quale quello della prescrizione, fondamentale dell'ordinamento statale.
Il legislatore regionale non puo' emanare norme che annullino gli effetti caratteristici di un istituto quale quello della prescrizione, fondamentale dell'ordinamento statale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte