Sentenza 117/1957 (ECLI:IT:COST:1957:117)
Massima numero 495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
01/07/1957; Decisione del
01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 117/57 F. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA - ART. 1 LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1957 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 117/57 F. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA - ART. 1 LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1957 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto nel sistema tributario dello Stato, e' stata largamente accolta la regola di accordare ampie facilitazioni agli atti riguardanti la costruzione di autostrade.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto nel sistema tributario dello Stato, e' stata largamente accolta la regola di accordare ampie facilitazioni agli atti riguardanti la costruzione di autostrade.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte