Sentenza 117/1957 (ECLI:IT:COST:1957:117)
Massima numero 496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
01/07/1957; Decisione del
01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 117/57 G. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - MATERIA TRIBUTARIA - AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - ART. 2 LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1957 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 117/57 G. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - MATERIA TRIBUTARIA - AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - ART. 2 LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1957 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 e recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto la tassa fissa di L. 500 per la registrazione della convenzione di appalto, e' posta a carico del Consorzio concessionario e non della Regione, e quindi nessun contrasto sussiste con l'art. 94 della legge sul registro.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 e recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto la tassa fissa di L. 500 per la registrazione della convenzione di appalto, e' posta a carico del Consorzio concessionario e non della Regione, e quindi nessun contrasto sussiste con l'art. 94 della legge sul registro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte