Sentenza 117/1957 (ECLI:IT:COST:1957:117)
Massima numero 496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  01/07/1957;  Decisione del  01/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  490  491  492  493  494  495


Titolo
SENT. 117/57 G. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - MATERIA TRIBUTARIA - AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - ART. 2 LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1957 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 22 gennaio 1957 e recante agevolazioni fiscali per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania, in quanto la tassa fissa di L. 500 per la registrazione della convenzione di appalto, e' posta a carico del Consorzio concessionario e non della Regione, e quindi nessun contrasto sussiste con l'art. 94 della legge sul registro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte