Sentenza 284/2019 (ECLI:IT:COST:2019:284)
Massima numero 41855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
04/12/2019; Decisione del
04/12/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Reati e pene - Determinazione della pena - Sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena - Limiti - Possibilità di emendare scelte sanzionatorie manifestamente irragionevoli per sproporzione - Condizioni.
Reati e pene - Determinazione della pena - Sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena - Limiti - Possibilità di emendare scelte sanzionatorie manifestamente irragionevoli per sproporzione - Condizioni.
Testo
La giurisprudenza costituzionale più recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. Quest'ultimo - ferma restando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali - valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena nel rispetto dei principi costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 343 del 1993).
La giurisprudenza costituzionale più recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. Quest'ultimo - ferma restando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali - valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena nel rispetto dei principi costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 343 del 1993).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte