Sentenza 118/1957 (ECLI:IT:COST:1957:118)
Massima numero 497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
02/07/1957; Decisione del
02/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 118/57 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI INTERPRETATIVE - RETROATTIVITA' - AUTONOMIA DEL POTERE GIUDIZIARIO - NON E' LESA DALLA EMANAZIONE DI LEGGI INTERPRETATIVE - LEGGE 29 MAGGIO 1956, N. 500 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/57 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI INTERPRETATIVE - RETROATTIVITA' - AUTONOMIA DEL POTERE GIUDIZIARIO - NON E' LESA DALLA EMANAZIONE DI LEGGI INTERPRETATIVE - LEGGE 29 MAGGIO 1956, N. 500 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Costituzione non esclude la possibilita' di leggi interpretative e in quanto tali retroattive. La legge interpretativa non incide sul principio della divisione dei poteri interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario. Essa innova all'ordine legislativo preesistente in quanto attribuisce a certe norme anteriori un significato obbligatorio per tutti con conseguente esclusione di ogni altra possibile interpretazione. Altra cosa e' la funzione del potere giudiziario consistente nell'adozione di decisioni vincolate all'ordinamento normativo. In particolare la legge 29 maggio 1956, n. 500, che ha carattere interpretativo, non lede la sfera del potere giudiziario perche' rispetta i giudicati, non appare mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso, non vulnera la facolta' di agire in giudizio, il diritto della difesa ne' il diritto di non essere distolti dal giudice naturale. E' pertanto infondata la questione sulla legittimita' costituzionale della legge citata in riferimento agli artt. 101, 102, 104 nonche' degli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.
La Costituzione non esclude la possibilita' di leggi interpretative e in quanto tali retroattive. La legge interpretativa non incide sul principio della divisione dei poteri interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario. Essa innova all'ordine legislativo preesistente in quanto attribuisce a certe norme anteriori un significato obbligatorio per tutti con conseguente esclusione di ogni altra possibile interpretazione. Altra cosa e' la funzione del potere giudiziario consistente nell'adozione di decisioni vincolate all'ordinamento normativo. In particolare la legge 29 maggio 1956, n. 500, che ha carattere interpretativo, non lede la sfera del potere giudiziario perche' rispetta i giudicati, non appare mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso, non vulnera la facolta' di agire in giudizio, il diritto della difesa ne' il diritto di non essere distolti dal giudice naturale. E' pertanto infondata la questione sulla legittimita' costituzionale della legge citata in riferimento agli artt. 101, 102, 104 nonche' degli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte