Sentenza 118/1957 (ECLI:IT:COST:1957:118)
Massima numero 499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
02/07/1957; Decisione del
02/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 118/57 C. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RICONSEGNA DELLE SCORTE VIVE AL TERMINE DEL RAPPORTO - ART. 1 LEGGE 29 MAGGIO 1956, N. 500: DISCIPLINA DELLA RICONSEGNA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/57 C. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RICONSEGNA DELLE SCORTE VIVE AL TERMINE DEL RAPPORTO - ART. 1 LEGGE 29 MAGGIO 1956, N. 500: DISCIPLINA DELLA RICONSEGNA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 della legge 29 maggio 1956, n. 500, nello stabilire che la quota di bestiame che il concedente ha diritto di prelevare al termine della mezzadria, prima di procedere alla ripartizione degli utili, si identifichi in quella corrispondente alla quantita' di moneta in cui a suo tempo venne stimato il bestiame da lui conferito, si limita a disciplinare un rapporto sinallagmatico definendo un certo profilo delle obbligazioni delle parti e non attua un'espropriazione in danno del concedente, ne' pone in essere una prestazione patrimoniale a carico di questo a favore del mezzadro. Lo stesso articolo non trasforma in vendita il rapporto istituito tra concedente e mezzadro con conferimento del bestiame da parte del primo e non viola quindi il principio dell'autonomia privata. Pertanto non sussiste contrasto tra l'articolo in esame e gli artt. 42, 23 e 41 della Costituzione.
L'art. 1 della legge 29 maggio 1956, n. 500, nello stabilire che la quota di bestiame che il concedente ha diritto di prelevare al termine della mezzadria, prima di procedere alla ripartizione degli utili, si identifichi in quella corrispondente alla quantita' di moneta in cui a suo tempo venne stimato il bestiame da lui conferito, si limita a disciplinare un rapporto sinallagmatico definendo un certo profilo delle obbligazioni delle parti e non attua un'espropriazione in danno del concedente, ne' pone in essere una prestazione patrimoniale a carico di questo a favore del mezzadro. Lo stesso articolo non trasforma in vendita il rapporto istituito tra concedente e mezzadro con conferimento del bestiame da parte del primo e non viola quindi il principio dell'autonomia privata. Pertanto non sussiste contrasto tra l'articolo in esame e gli artt. 42, 23 e 41 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte