Sentenza 118/1957 (ECLI:IT:COST:1957:118)
Massima numero 500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
02/07/1957; Decisione del
02/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 118/57 D. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RICONSEGNA DELLE SCORTE VIVE AL TERMINE DEL RAPPORTO - ART. 1 LEGGE 29 MAGGIO 1956, N. 500: DISCIPLINA DELLA RICONSEGNA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 118/57 D. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RICONSEGNA DELLE SCORTE VIVE AL TERMINE DEL RAPPORTO - ART. 1 LEGGE 29 MAGGIO 1956, N. 500: DISCIPLINA DELLA RICONSEGNA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Non viola il precetto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione - che comporta la esclusione di privilegi e di disposizioni discriminatorie, ma non impone anche che le leggi si uniformino all'equita' - una norma di legge destinata ad essere applicata indistintamente nei confronti di tutti gli appartenenti a una data categoria (mentre attiene alla scelta politica del legislatore, insuscettibile di sindacato costituzionale, l'applicazione a certe categorie e non ad altre). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 maggio 1956, n. 500 - che disciplina la riconsegna delle scorte vive alla fine del rapporto mezzadrile - sollevata sotto il profilo che tale disposizione - per il fatto di aver considerato solo il caso della posizione creditoria del mezzadro in relazione alla differenza di valore nominale delle scorte tra il momento di consegna e quello di riconsegna, e non anche l'ipotesi inversa, cosi' come chiesto dall'equita', e di aver introdotto un regime differenziato sia per i mezzadri, sia per i concedenti, a seconda che il conferimento delle scorte da parte di questi ultimi abbia avuto luogo "a stima" o "per specie e qualita'" - violerebbe il principio di eguaglianza.
Non viola il precetto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione - che comporta la esclusione di privilegi e di disposizioni discriminatorie, ma non impone anche che le leggi si uniformino all'equita' - una norma di legge destinata ad essere applicata indistintamente nei confronti di tutti gli appartenenti a una data categoria (mentre attiene alla scelta politica del legislatore, insuscettibile di sindacato costituzionale, l'applicazione a certe categorie e non ad altre). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 maggio 1956, n. 500 - che disciplina la riconsegna delle scorte vive alla fine del rapporto mezzadrile - sollevata sotto il profilo che tale disposizione - per il fatto di aver considerato solo il caso della posizione creditoria del mezzadro in relazione alla differenza di valore nominale delle scorte tra il momento di consegna e quello di riconsegna, e non anche l'ipotesi inversa, cosi' come chiesto dall'equita', e di aver introdotto un regime differenziato sia per i mezzadri, sia per i concedenti, a seconda che il conferimento delle scorte da parte di questi ultimi abbia avuto luogo "a stima" o "per specie e qualita'" - violerebbe il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte