Sentenza 119/1957 (ECLI:IT:COST:1957:119)
Massima numero 501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  03/07/1957;  Decisione del  03/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  502


Titolo
SENT. 119/57 A. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ART. 285 COD. PEN. MIL. PACE: RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE MILITARE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE CON ORDINANZA NON MOTIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER LA PARTE IN CUI CONSENTE CHE L'ORDINANZA SIA "NON MOTIVATA".

Testo
L'art. 285, secondo comma, Cod. pen. mil. pace, nello stabilire che il Tribunale supremo militare dispone la rimessione di un procedimento da uno ad altro Tribunale con ordinanza non motivata e' in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, per il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) debbono essere motivati. Pertanto il citato comma dell'art. 285 e' costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte