Sentenza 119/1957 (ECLI:IT:COST:1957:119)
Massima numero 502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
03/07/1957; Decisione del
03/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:
501
Titolo
SENT. 119/57 B. TRIBUNALI MILITARI - TRIBUNALE SUPREMO MILITARE - COMPOSIZIONE E COMPETENZA - MANCATO RIORDINAMENTO NEL TERMINE DI UN ANNO PREVISTO DALLA VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - TERMINE NON PERENTORIO - ARTT. 387, 401, 430, 431 CODICE PENALE MILITARE DI PACE ED ARTT. 43 E SEGG. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 119/57 B. TRIBUNALI MILITARI - TRIBUNALE SUPREMO MILITARE - COMPOSIZIONE E COMPETENZA - MANCATO RIORDINAMENTO NEL TERMINE DI UN ANNO PREVISTO DALLA VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - TERMINE NON PERENTORIO - ARTT. 387, 401, 430, 431 CODICE PENALE MILITARE DI PACE ED ARTT. 43 E SEGG. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
I termini previsti in alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento dell'attivita' legislativa non hanno carattere perentorio, per cui la loro inosservanza puo' soltanto determinare responsabilita' di natura politica e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati. Di conseguenza, il mancato riordinamento del Tribunale supremo militare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, prescritto dal secondo comma della VI disposizione transitoria, non ne ha comportato la scomparsa ne' ha reso costituzionalmente illegittime - per contrasto con il principio dell'unita' della giurisdizione di cui all'art. 111 Cost. - le norme attualmente vigenti sulla composizione e competenza di detto organo, almeno fino a quando il legislatore ordinario non avra' provveduto a specificare le modalita' di adattamento della sua struttura e delle sue funzioni, in attuazione dell'obbligo impostogli dai costituenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 387, 401, 430, 431 cod. pen. mil. di pace ed artt. 43 e segg. dell'ordinamento giudiziario militare di pace. Cfr.: sent. n. 41 del 1957.
I termini previsti in alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento dell'attivita' legislativa non hanno carattere perentorio, per cui la loro inosservanza puo' soltanto determinare responsabilita' di natura politica e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati. Di conseguenza, il mancato riordinamento del Tribunale supremo militare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, prescritto dal secondo comma della VI disposizione transitoria, non ne ha comportato la scomparsa ne' ha reso costituzionalmente illegittime - per contrasto con il principio dell'unita' della giurisdizione di cui all'art. 111 Cost. - le norme attualmente vigenti sulla composizione e competenza di detto organo, almeno fino a quando il legislatore ordinario non avra' provveduto a specificare le modalita' di adattamento della sua struttura e delle sue funzioni, in attuazione dell'obbligo impostogli dai costituenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 387, 401, 430, 431 cod. pen. mil. di pace ed artt. 43 e segg. dell'ordinamento giudiziario militare di pace. Cfr.: sent. n. 41 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte