Sentenza 120/1957 (ECLI:IT:COST:1957:120)
Massima numero 503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
03/07/1957; Decisione del
03/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 120/57. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITI NELLE ESIGENZE DELLA PREVENZIONE DEI REATI E DELLA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITI - ART. 654 COD. PEN.: DIVIETO DI GRIDA E MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE IN RIUNIONI NON PRIVATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 120/57. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITI NELLE ESIGENZE DELLA PREVENZIONE DEI REATI E DELLA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITI - ART. 654 COD. PEN.: DIVIETO DI GRIDA E MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE IN RIUNIONI NON PRIVATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, trova, come ogni altro diritto, dei limiti nelle esigenze della prevenzione dei reati e in genere della tutela della tranquillita' pubblica. Le ipotesi di fatto che costituiscono la contravvenzione di cui all'art. 654 del Cod. pen. - grida e manifestazioni sediziose in riunioni non private - implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico. Come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto e' infondata la questione della legittimita' costituzionale del detto art. 654 Cod. pen. in relazione all'articolo 21 della Costituzione.
Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, trova, come ogni altro diritto, dei limiti nelle esigenze della prevenzione dei reati e in genere della tutela della tranquillita' pubblica. Le ipotesi di fatto che costituiscono la contravvenzione di cui all'art. 654 del Cod. pen. - grida e manifestazioni sediziose in riunioni non private - implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico. Come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto e' infondata la questione della legittimita' costituzionale del detto art. 654 Cod. pen. in relazione all'articolo 21 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte