Sentenza 121/1957 (ECLI:IT:COST:1957:121)
Massima numero 505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  03/07/1957;  Decisione del  03/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  504  506


Titolo
SENT. 121/57 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ESERCIZIO - LIMITI.

Testo
La norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina puo' derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso. Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero e' da escludere che la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte