Sentenza 121/1957 (ECLI:IT:COST:1957:121)
Massima numero 505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
03/07/1957; Decisione del
03/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 121/57 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ESERCIZIO - LIMITI.
SENT. 121/57 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ESERCIZIO - LIMITI.
Testo
La norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina puo' derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso. Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero e' da escludere che la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.
La norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina puo' derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso. Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero e' da escludere che la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte