Sentenza 121/1957 (ECLI:IT:COST:1957:121)
Massima numero 506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
03/07/1957; Decisione del
03/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 121/57 C. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 68 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773: LICENZA DELL'AUTORITA' DI P.S. PER DETERMINATI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - POTERI DELL'AUTORITA' DI P.S. - COMPATIBILITA' COL DIRITTO DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 121/57 C. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 68 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773: LICENZA DELL'AUTORITA' DI P.S. PER DETERMINATI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - POTERI DELL'AUTORITA' DI P.S. - COMPATIBILITA' COL DIRITTO DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che stabilisce il divieto di dare in pubblico determinati spettacoli e trattenimenti senza licenza del questore, non e' incompatibile con l'art. 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di libera manifestazione del pensiero. In virtu' di detto art. 68 all'autorita' di p.s. non sono consentiti il controllo e la censura sul pensiero che si esprime negli spettacoli e trattenimenti pubblici, ma soltanto poteri di polizia tra i quali rientra quello di controllare il contenuto di quelle manifestazioni al limitato scopo di valutare se in particolari situazioni di tempo, di luogo o di ambiente esse possano provocare pericoli incidenti sulla tranquillita' o sicurezza pubblica. La discrezionalita' della p.s. nell'esercizio di tale potere e' giustificata dalla impossibilita' di prevedere e disciplinare con legge tutte le mutevoli situazioni di fatto che comportino limitazioni necessarie all'esercizio dei diritti. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma del T.U. delle leggi di p.s. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
L'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che stabilisce il divieto di dare in pubblico determinati spettacoli e trattenimenti senza licenza del questore, non e' incompatibile con l'art. 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di libera manifestazione del pensiero. In virtu' di detto art. 68 all'autorita' di p.s. non sono consentiti il controllo e la censura sul pensiero che si esprime negli spettacoli e trattenimenti pubblici, ma soltanto poteri di polizia tra i quali rientra quello di controllare il contenuto di quelle manifestazioni al limitato scopo di valutare se in particolari situazioni di tempo, di luogo o di ambiente esse possano provocare pericoli incidenti sulla tranquillita' o sicurezza pubblica. La discrezionalita' della p.s. nell'esercizio di tale potere e' giustificata dalla impossibilita' di prevedere e disciplinare con legge tutte le mutevoli situazioni di fatto che comportino limitazioni necessarie all'esercizio dei diritti. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma del T.U. delle leggi di p.s. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte