Sentenza 284/2019 (ECLI:IT:COST:2019:284)
Massima numero 41856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  04/12/2019;  Decisione del  04/12/2019
Deposito del 20/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40956  41855  41857


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Denunciata sproporzione del massimo edittale - Riconduzione della censura a un difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale - Conseguente rilevanza e ammissibilità della questione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, censurato per violazione all'art. 27, terzo comma, Cost., benché il rimettente incentri apparentemente la propria censura sull'asserita sproporzione del massimo edittale previsto, è plausibile ritenere che abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, e dunque anche del suo minimo legale. Una doglianza di manifesta sproporzione della pena in rapporto al massimo edittale - già in astratto poco plausibile, visti i poteri discrezionali del giudice per commisurare, all'interno della cornice edittale, una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto - sarebbe infatti risultata inammissibile per irrilevanza, in difetto di ogni motivazione sul perché il rimettente abbia ritenuto di non poter infliggere all'imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 341  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte