Sentenza 122/1957 (ECLI:IT:COST:1957:122)
Massima numero 511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  04/07/1957;  Decisione del  04/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  507  508  509  510


Titolo
SENT. 122/57 BIS. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - INOSSERVANZA DEI TERMINI - DIFETTO DI DELIBERAZIONE A STARE IN GIUDIZIO, DI AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE - CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La inosservanza dei termini di cui all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, la mancanza per gli enti locali e le aziende municipalizzate di deliberazioni a stare in giudizio ovvero di approvazioni delle stesse o ratifiche, oppure di autorizzazioni, sono tutte cause di inammissibilita' della costituzione delle parti nei procedimenti incidentali di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3