Sentenza 123/1957 (ECLI:IT:COST:1957:123)
Massima numero 513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  04/07/1957;  Decisione del  04/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Massime associate alla pronuncia:  512  514  515


Titolo
SENT. 123/57 B. REGIONI IN GENERE - LEGGI REGIONALI - OGGETTO - MATERIE REGOLATE DAL DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE - DEROGHE - AMMISSIBILITA' - SPECIALI SITUAZIONI AMBIENTALI.

Testo
Se di regola e' esclusa la competenza normativa delle Regioni a legiferare nelle materie regolate dal diritto privato ed in particolare dal codice civile, in via eccezionale sono pero' ammissibili deroghe a tale principio quando le leggi regionali in tema di rapporti intersubiettivi siano determinate nei vari casi concreti da circostanze contingenti tali da giustificare, in relazione a speciali situazioni ambientali particolari alle diverse Regioni, una disciplina temporanea degli anzidetti rapporti, diversa da quella contenuta nelle leggi dello Stato. Conforme: sent. n. 109 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 5

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte