Sentenza 123/1957 (ECLI:IT:COST:1957:123)
Massima numero 514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
04/07/1957; Decisione del
04/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 123/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI - AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - ART. 9 LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1957: PERIODO DI AFFRANCAZIONE DI CANONI ENFITEUTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 123/57 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI - AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - ART. 9 LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1957: PERIODO DI AFFRANCAZIONE DI CANONI ENFITEUTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nella parte 2^ del comma primo dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957 (agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina) in quanto il periodo di affranco stabilito in 21 anni e' assolutamente in contrasto con la legislazione statale che lo fissa in dieci anni: ne' l'agevolazione suddetta puo' comprendersi fra le deroghe alla legislazione stessa, consentite alla legislazione regionale siciliana.
E' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nella parte 2^ del comma primo dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957 (agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina) in quanto il periodo di affranco stabilito in 21 anni e' assolutamente in contrasto con la legislazione statale che lo fissa in dieci anni: ne' l'agevolazione suddetta puo' comprendersi fra le deroghe alla legislazione stessa, consentite alla legislazione regionale siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte