Sentenza 123/1957 (ECLI:IT:COST:1957:123)
Massima numero 515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
04/07/1957; Decisione del
04/07/1957
Deposito del 08/07/1957; Pubblicazione in G. U. 13/07/1957
Titolo
SENT. 123/57 D. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI - ART. 10, COMMI 1, 2 E 4 LEGGE 31 GENNAIO 1957 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 123/57 D. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI - ART. 10, COMMI 1, 2 E 4 LEGGE 31 GENNAIO 1957 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nel primo, secondo e quarto comma dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recanti agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, in quanto aboliscono il beneficio concesso dall'art. 11 del D.L.L. 24 febbraio 1948, n. 114.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nel primo, secondo e quarto comma dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recanti agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, in quanto aboliscono il beneficio concesso dall'art. 11 del D.L.L. 24 febbraio 1948, n. 114.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte