Sentenza 124/1957 (ECLI:IT:COST:1957:124)
Massima numero 516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  31/10/1957;  Decisione del  31/10/1957
Deposito del 05/11/1957; Pubblicazione in G. U. 09/11/1957
Massime associate alla pronuncia:  517


Titolo
SENT. 124/57 A. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1957, N. 42 - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONTRASTO CON IL SISTEMA TRIBUTARIO STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 14 lett. e dello Statuto della Regione siciliana non puo' essere interpretata in senso finalistico, nel senso cioe', che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della potesta' legislativa tutte le volte che essa fosse giustificata dall'intento di reggiungere scopi determinati. Pertanto la legge regionale 22 luglio 1957, n. 42 che sospende a tempo indeterminato l'imposta di consumo sulle bevande vinose, e a tempo determinato l'imposta generale sull'entrata, e' costituzionalmente illegittima perche' non trova riscontro nei principi generali della legislazione tributaria statale, ne' in quelli delle leggi che regolano la materia delle due imposte, non esistendo nel nostro sistema tributario e nelle singole leggi, precedenti che dispongono sospensioni di imposte a causa della crisi commerciale di un prodotto. Inoltre la dissociazione tra le due imposte crea un grave squilibrio tra il sistema statale e quello regionale, ponendo in essere tra i due sistemi un contrasto fondamentale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte