Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena edittale - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., per violazione del principio di proporzionalità della pena. Ritenuto che il rimettente abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, che punisce chi commette oltraggio a pubblico ufficiale, e dunque anche del minimo legale, la sostituzione automatica dell'originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella di quindici giorni di reclusione, risultante dall'art. 23 cod. pen., è già stata implicitamente ritenuta compatibile con l'evocato principio, in relazione al delitto di cui all'abrogato art. 341 cod. pen., caratterizzato da minor pregnanza offensiva rispetto al delitto attualmente previsto dall'art. 341-bis cod. pen. L'invocato principio di proporzionalità non risulta violato neanche in ragione dei parametri sovranazionali, richiamati dal rimettente come criteri interpretativi delle norme costituzionali interne, ma senza indicazioni giurisprudenziali da cui desumere il carattere sproporzionato del ricorso a sanzioni detentive nei confronti dell'autore di un oltraggio (al di là del generico richiamo al principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, appaiono inconferenti i richiami alla sentenza della Corte EDU, 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia). (Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di proporzionalità della pena è fondato sul combinato disposto degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla CDFUE (art. 49, paragrafo 3) e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 3 della CEDU. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994).