Reati e pene – Concorso di circostanze – Influenza sulla determinazione in concreto della pena – Espressione della ampia discrezionalità del legislatore – Possibili deroghe al regime di bilanciamento – Limiti – Controllo della Corte costituzionale sulla manifesta irragionevolezza e sproporzione nonché rispetto degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Classif. 210012).
L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale non equivale ad arbitrio dal momento che disposizioni che determinano il trattamento sanzionatorio, destinate a incidere sulla libertà personale dei destinatari, sono suscettibili di controllo da parte della Corte costituzionale per vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità: ciò vale anche per il concorso tra circostanze, il cui regime influisce certamente sulla determinazione della pena in concreto. (Precedente: S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43897).
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46775; S. 38/1985 - mass. 10726).
Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, disciplinato dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma non possono determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46775; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).