Legalità (principio di) - In genere - Principi di tassatività e determinatezza -Rationes - Rispetto della divisione dei poteri e della riserva di legge, evitando un ruolo creativo del giudice - Garanzia dell'autodeterminazione individuale - Utilizzo di espressioni sommarie, vocaboli polisensi, clausole generali o concetti elastici - Condizioni - Possibilità, per il giudice, di far corrispondere la fattispecie concreta a quella astratta e, per il destinatario, di percepire il valore precettivo della norma incriminatrice - Centralità del ruolo della giurisprudenza nella risoluzione dei dubbi interpretativi (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che sanziona con una contravvenzione il detentore comune di armi che non rispetta l'obbligo di assicurarne la custodia «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica»). (Classif. 140001).
I principi di legalità e tassatività perseguono gli obiettivi fondamentali di evitare che, in contrasto con la divisione dei poteri e la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo – individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito – e di garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti: S. 54/2024 - mass. 46073; S. 327/2008 - mass. 32824).
L’impiego di espressioni polisense, clausole generali o lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé un vulnus del canone di determinatezza, quando ai consociati sia possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso, ossia quando la descrizione del fatto incriminato – inclusi il contesto della disciplina, la correlazione col bene protetto e la giurisprudenza formatasi sulla disposizione indubbiata – consenta, al giudice, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta e, al destinatario della norma, di avere una percezione chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 54/2024 - mass. 46073; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 25/2019 - mass. 41559; S. 282/2010 - mass. 34927; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 5/2004 - mass. 28182).
È compito della giurisprudenza dipanare, attraverso gli strumenti dell’esegesi normativa, i dubbi interpretativi contribuendo, in tal modo, a rendere più uniforme e prevedibile la legge per i consociati. (Precedente: S. 110/2023).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. pen., in composizione monocratica, del combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, che punisce con una contravvenzione il detentore comune di armi che non osserva l’obbligo di assicurarne la custodia «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica». Le disposizioni censurate, nel definire il reato di omessa custodia di armi, non violano il principio di tassatività in quanto, da un lato, richiamano il concetto di diligenza, implicato in ogni fattispecie criminosa punibile a titolo di colpa e, dall’altro, come in tutti i reati di pericolo, per svolgere una funzione selettiva nella perimetrazione dell’illecito viene in ausilio il bene giuridico tutelato, nel caso in esame rappresentato dall’interesse alla sicurezza pubblica. La condotta richiesta dalle disposizioni censurate risulta, infatti, facilmente percepibile alla luce della finalità della disciplina sulla circolazione delle armi, ossia evitare che esse possano venire in possesso di altri soggetti; contribuiscono alla perimetrazione dell’illecito anche il contesto normativo e il criterio guida, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, della necessaria adozione, nelle specifiche situazioni di fatto, di quelle cautele che possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. L’insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza travolge anche le censure relative al diritto di difesa, ad esso strettamente correlate, nonché quelle relative al principio, anche convenzionale, della prevedibilità e la conoscibilità del precetto imposto dalla norma incriminatrice).