Sentenza 125/2025 (ECLI:IT:COST:2025:125)
Massima numero 46974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  21/05/2025;  Decisione del  21/05/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46975  46976


Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Revisione costituzionale - Limiti - Immodificabilità dei principi fondamentali o supremi - Ratio - Definizione dell'identità della Costituzione italiana. (Classif. 075003).

Testo

Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l’identità della nostra Costituzione definisce i princìpi «fondamentali» o «supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criterî interpretativi d’ordine testuale e storico. Tali princìpi non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali, sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall’art. 138 Cost. L’identità della Costituzione è pertanto definita, nel suo contenuto essenziale, una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant’è vero che, qualora fossero in contrasto con l’insieme delimitato dei princìpi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime. Se a una legge costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito farlo, infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi di revisione costituzionale, ponendosi come condizione della loro legittimità pur essendo pariordinata. Sennonché, il regime delle condizioni di legittimità delle fonti di rango costituzionale è definito direttamente dalla Costituzione e non è nella loro libera disponibilità: eccezion fatta per la Costituzione, nessuna fonte può essere ministra del proprio regime normativo (della propria “forza” e del proprio “valore”), che dipende sempre dalla fonte di rango superiore. La modificazione delle disposizioni che definiscono quei princìpi e la loro evoluzione nella dinamicità del divenire storico sono sempre possibili, ma a condizione ch’essi non siano sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale. (Precedenti: S. 159/2023 - mass. 45663; S. 115/2018 - mass. 41256; S. 118/2015 - mass. 38427; S. 238/2014 - mass. 38135; S. 203/1989 - mass. 12887; S. 1146/1988; O. 24/2017 - mass. 39719).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte