Usi civici – In genere – Tutela – Sovrapposizione tra tutela del paesaggio e dell’ambiente, anche in ragione della loro evoluzione – Bilanciamento con altri interessi di carattere generale – Necessità della sede procedimentale e del principio di proporzionalità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche nella parte in cui esclude, per la realizzazione di alcune infrastrutture di TLC ad alta velocità in zone gravate da usi civici, l’applicabilità del vincolo paesaggistico. Necessità di un intervento legislativo che riordini la materia). (Classif. 262001).
La sovrapposizione funzionale e strutturale tra la tutela del paesaggio e quella dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale. La vitalità dell’ordinamento degli usi civici poggia, infatti, su un’evoluzione della loro funzione, connessa alla caratterizzazione della natura di bene collettivo, in quanto utile anche alla conservazione dei valori ambientali; ciò non soltanto a favore della collettività dei fruitori nello specifico contesto territoriale ma della generalità dei consociati e delle future generazioni. (Precedenti: S. 125/2025; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 210/2014 - mass. 38096; S. 46/1995 - mass. 21890; S. 133/1993 - mass. 19468).
La ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell’ambiente e altri interessi di carattere generale (nel caso di specie: esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazioni) deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 9 Cost., l’art. 54-bis cod. comunicazioni elettroniche, nella parte in cui prevede che per la realizzazione di infrastrutture di TLC ad alta velocità – previste dagli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003, ovvero: impianti radioelettrici, procedure semplificate per impianti a tecnologia 4G, variazioni non sostanziali degli impianti, impianti temporanei di telefonia mobile e realizzazione di opere civili funzionali all’installazione, iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione – nelle zone gravate da usi civici, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. h, cod. beni culturali. La disposizione censurata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, innovando rispetto alla disciplina di liberalizzazione delle reti di TLC vigente, stabilisce un’automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici ed espresse attraverso l’imposizione del vincolo paesaggistico. Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di TLC, non possono, tuttavia, eliminare la tutela del paesaggio mediante la generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione, richiedendo invece la composizione dei diversi interessi valutazioni specifiche, da realizzare in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità. È rinnovato l’invito a un aggiornamento della disciplina degli usi civici a garanzia della certezza del diritto nella circolazione dei beni e affinché un intervento organico metta ordine tra i diversi interessi che si sovrappongono in tale materia). (Precedente: S. 125/2025 - mass. 46976).