Procedimento amministrativo - In genere - Principio del tempus regit actum - Evoluzione in quello del tempus regit actionem nei procedimenti complessi - Efficacia della disciplina sopravvenuta sui procedimenti ancora in corso, con divieto di incidere su quelli già conclusi (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione regionale sarda che, a fini di individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, FER, rende applicabile la disciplina regionale sopravvenuta a tutto il territorio, comprese le aree su cui insistono impianti oggetto di procedimenti autorizzatori in corso). (Classif. 193001).
Nei procedimenti complessi e articolati in una sequenza di fasi e atti autonomi il principio tempus regit actum si evolve in quello del tempus regit actionem, implicando che ciascuna fase del procedimento è regolata dalla legge in vigore al momento del compimento di ogni singolo atto, non dalla legge vigente al momento dell’avvio del procedimento complessivamente inteso, ossia a quello della presentazione dell’istanza. Ne consegue che, se da un lato i provvedimenti conclusi in base alla legge precedente non possono essere messi in discussione dalla legge successiva, dall’altro lato, là dove l’iter di valutazione, come quello ambientale, sia ancora in corso, il procedimento dovrà ritenersi inciso dalla modifica medio tempore intervenuta, ossia dopo la presentazione dell’istanza ma prima dell’adozione del relativo provvedimento.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 1, comma 2, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso. La previsione, stabilendo l’applicabilità della nuova disciplina regionale anche ai procedimenti in corso, oltre a risultare conforme a consolidata giurisprudenza amministrativa, non viola i parametri evocati dal rimettente, dovendosi escludere un affidamento costituzionalmente tutelato del cittadino a che, una volta che un procedimento amministrativo sia stato avviato sotto il vigore di una disciplina, esso venga necessariamente concluso sulla base della medesima disciplina).