Sentenza 125/1957 (ECLI:IT:COST:1957:125)
Massima numero 520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  28/11/1957;  Decisione del  28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Massime associate alla pronuncia:  518  519  521  522


Titolo
SENT. 125/57 C. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE DELLO STATO - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - COD. PEN., ART. 404, PRIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 8 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 404, primo comma, cod. pen. - che vieta le offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto - non limita affatto il libero esercizio dei culti e la liberta' delle varie confessioni religiose, ne' la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella di chi professa il culto cattolico. Esso pertanto non contrasta con il principio dell'eguale liberta' delle varie confessioni religiose proclamato dall'art. 8, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte