Sentenza 125/1957 (ECLI:IT:COST:1957:125)
Massima numero 521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
28/11/1957; Decisione del
28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Titolo
SENT. 125/57 D. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE DELLO STATO - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - COD. PEN., ART. 404 PRIMO COMMA - DIVERSITA' DI TUTELA FRA RELIGIONE CATTOLICA E ALTRE RELIGIONI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 125/57 D. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE DELLO STATO - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - COD. PEN., ART. 404 PRIMO COMMA - DIVERSITA' DI TUTELA FRA RELIGIONE CATTOLICA E ALTRE RELIGIONI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 7 e 8 della Costituzione non stabiliscono la "parita' della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che e' di uguale liberta' ma non di identita' di regolamento dei rapporti con lo Stato. Di conseguenza, non contrasta con dette disposizioni la diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni ed e' quindi infondata, in riferimento agli indicati precetti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipedio di cose che formino oggetto di culto).
Gli artt. 7 e 8 della Costituzione non stabiliscono la "parita' della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che e' di uguale liberta' ma non di identita' di regolamento dei rapporti con lo Stato. Di conseguenza, non contrasta con dette disposizioni la diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni ed e' quindi infondata, in riferimento agli indicati precetti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipedio di cose che formino oggetto di culto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 8
Altri parametri e norme interposte