Sentenza 125/1957 (ECLI:IT:COST:1957:125)
Massima numero 521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  28/11/1957;  Decisione del  28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Massime associate alla pronuncia:  518  519  520  522


Titolo
SENT. 125/57 D. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE DELLO STATO - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - COD. PEN., ART. 404 PRIMO COMMA - DIVERSITA' DI TUTELA FRA RELIGIONE CATTOLICA E ALTRE RELIGIONI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 7 e 8 della Costituzione non stabiliscono la "parita' della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che e' di uguale liberta' ma non di identita' di regolamento dei rapporti con lo Stato. Di conseguenza, non contrasta con dette disposizioni la diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni ed e' quindi infondata, in riferimento agli indicati precetti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipedio di cose che formino oggetto di culto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 8

Altri parametri e norme interposte