Sentenza 125/1957 (ECLI:IT:COST:1957:125)
Massima numero 522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
28/11/1957; Decisione del
28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Titolo
SENT. 125/57 E. CONFESSIONI RELIGIOSE - RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA - RINVIO AI PATTI LATERANENSI - RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE - RINVIO ALLE LEGGI ORDINARIE - CONTRASTO TRA GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 125/57 E. CONFESSIONI RELIGIOSE - RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA - RINVIO AI PATTI LATERANENSI - RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE - RINVIO ALLE LEGGI ORDINARIE - CONTRASTO TRA GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
Non esiste alcun contrasto tra la disposizione dell'art. 8 della Costituzione e quella dell'art. 7, in quanto mentre quest'ultimo non fa che richiamare i Patti Lateranensi come fonte regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l'art. 8 dispone una diversa regolamentazione per i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, rinviando alle leggi ordinarie da emanarsi sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Non esiste alcun contrasto tra la disposizione dell'art. 8 della Costituzione e quella dell'art. 7, in quanto mentre quest'ultimo non fa che richiamare i Patti Lateranensi come fonte regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l'art. 8 dispone una diversa regolamentazione per i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, rinviando alle leggi ordinarie da emanarsi sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 8
Altri parametri e norme interposte