Sentenza 126/1957 (ECLI:IT:COST:1957:126)
Massima numero 523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
28/11/1957; Decisione del
28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Titolo
SENT. 126/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESAME SPECIFICO DELLA CIRCOSTANZA IN CONTESTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - INCERTEZZA DEL FATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ESPROPRIAZIONE PER RIFORMA FONDIARIA.
SENT. 126/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESAME SPECIFICO DELLA CIRCOSTANZA IN CONTESTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - INCERTEZZA DEL FATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ESPROPRIAZIONE PER RIFORMA FONDIARIA.
Testo
Ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, e' da escludere l'incertezza del fatto denunciato ove risulti che la circostanza in contestazione abbia formato oggetto di specifico esame da parte del giudice rimettente, sia pure all'atto della precisazione delle conclusioni di una richiesta istruttoria. (Nella specie era in questione la determinazione della percentuale di scorporo, cioe' se fatta su una superficie complessiva con riferimento alla proprieta' posseduta dal momento della formazione del piano di espropriazione, avvenuta il 15 settembre 1952, ovvero con riguardo alla minore consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).
Ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, e' da escludere l'incertezza del fatto denunciato ove risulti che la circostanza in contestazione abbia formato oggetto di specifico esame da parte del giudice rimettente, sia pure all'atto della precisazione delle conclusioni di una richiesta istruttoria. (Nella specie era in questione la determinazione della percentuale di scorporo, cioe' se fatta su una superficie complessiva con riferimento alla proprieta' posseduta dal momento della formazione del piano di espropriazione, avvenuta il 15 settembre 1952, ovvero con riguardo alla minore consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23