Sentenza 126/1957 (ECLI:IT:COST:1957:126)
Massima numero 524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
28/11/1957; Decisione del
28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Titolo
SENT. 126/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGI N. 230 E N. 841 DEL 1950 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI DELL'ESPROPRIO E ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' SUSCETTIBILE DI SCORPORO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2460 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA'. COSTITUZIONALE.
SENT. 126/57 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGI N. 230 E N. 841 DEL 1950 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI DELL'ESPROPRIO E ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' SUSCETTIBILE DI SCORPORO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2460 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA'. COSTITUZIONALE.
Testo
La data del 15 novembre 1949, nel sistema delle due leggi concernenti la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 230 del 12 maggio 1950 (c.d. legge Sila) e n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine costante di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa. Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2460 e' illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto la quota della proprieta' espropriata eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale alla data suddetta. Conforme: 67/57 D, 82/57 B.
La data del 15 novembre 1949, nel sistema delle due leggi concernenti la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 230 del 12 maggio 1950 (c.d. legge Sila) e n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine costante di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa. Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2460 e' illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto la quota della proprieta' espropriata eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale alla data suddetta. Conforme: 67/57 D, 82/57 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte